ALLEGATO A) al n. 103.757=18.082 di rep.
S T A T U T O
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art. 1) È costituita l'associazione di volontariato denominata:
"IL GRAPPOLO"
Associazione Anziani, Pensionati e Volontari di Robbiate.
Art. 2) Essa ha sede in Robbiate, via Fumagalli n. 24.
Art. 3) L'Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.
L'Associazione ha scopi esclusivamente sociali ed umanitari. Si propone di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti, iniziative ed attività che abbiano per oggetto la sensibilizzazione e la diffusione del senso comunitario, la collaborazione reciproca e la solidarietà.
Intende prevenire il decadimento psicofisico delle persone anziane e disabili, intervenire in merito a situazioni di bisogno o di disagio e comunque favorire la qualità della vita.
L'Associazione persegue le sue finalità attraverso:
a) la promozione di manifestazioni sociali, culturali, artistiche e ricreative;
b) l'organizzazione di assistenza e animazione domiciliare;
c) la gestione di centri diurni per il tempo libero;
d) la conduzione di bar o spacci per propri soci;
e) ogni altra attività atta al raggiungimento dello scopo sociale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci volontari.
Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da Enti Pubblici e privati.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ed esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
L'esercizio finanziario chiude al trentun (31) dicembre ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo.
SOCI
Art. 7) Sono ammessi alla qualità di soci tutte le persone che intendono cooperare volontariamente per il raggiungimento delle finalità del presente statuto.
Art. 8) Sono socie le persone la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'iscrizione, la quota di associazione che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci hanno diritto:
a) di partecipare all'assemblea con diritto di voto;
b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento
I soci hanno l'obbligo:
a) di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
L'attività di volontariato che i soci si offriranno di prestare tramite l'Associazione, sarà sempre personale, spontanea e gratuita, volta esclusivamente a fini di solidarietà.
L'attività dei soci non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere soltanto rimborsate le spese sostenute per conto dell'Associazione regolarmente documentate.
L'Associazione dovrà stipulare apposite polizze con primarie compagnie assicurative per assicurare i propri socie che presteranno attività di volontariato, contro gi infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 9) La qualità di socio si perde per dimissioni o per violazione del presente statuto.
ORGANI SOCIALI
Art. 10) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11)
- Composizione - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei socie e nessun compenso è loro dovuto.
- Durata - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica per l'assenza ingiustificata a tre convocazioni consecutive. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei non eletti nella votazione.
- Presidente - Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente. Tale nomina può essere anche indicata dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dal più anziano dei presenti. Il Presidente ed il vice Presidente rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne propone le modalità, curandone la regolarità e dichiarando l'esito.
- Segretario e Tesoriere - Il Consiglio Direttivo nomina, anche tra persone estranee, il Segretario ed il Tesoriere. Il Segretario provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci, disbriga la corrispondenza, redige e conserva il libro dei verbali.
Il Tesoriere tiene la cassa sociale dell'Associazione e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo; cura la tenuta dei libri contabili; illustra il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea; effettua le riscossioni ed i pagamenti.
Nessun compenso è dovuto al Segretario né al Tesoriere.
- Riunioni del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno quatto volte all'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive e dietro espressa richiesta del Consiglio Direttivo stesso:
a) l'Assessore ai servizi sociali o un Consigliere Comunale delegato dal Sindaco;
b) rappresentanti di associazioni culturali, sociali, sportive o ricreative presenti nel Comune;
c) persone qualificate in materie o settori che l'Associazione intende promuovere.
- Compiti del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria sia straordinaria ad eccezione di quelli che, per legge, sono riservati tassativamente all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo delega a gruppi di lavoro lo studio dei problemi e la pianificazione delle attività dei diversi settori. Il Consiglio Direttivo, per realizzare le finalità dell'Associazione ha la possibilità di far ricorso a prestazioni lavorative, per periodi limitati e per attività ben definite, anche stipulando convenzioni con Enti o privati.
ASSEMBLEE
Art. 12) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, di cui la prima entro il 30 aprile. La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella convocazione devono essere indicati gli argomenti relativi all'ordine del giorno ed il relativo ordine di trattazione. L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio della Provincia di Lecco.
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I soci potranno farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio potrà essere portatore di una sola delega.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Dopo le riunioni dell'Assemblea si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 13) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni triennio dall'Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
I Revisori eleggeranno il loro Presidente qualora non abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina del Collegio.
Nessun compenso è dovuto ai Revisori.
SCIOGLIMENTO
Art. 14) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Il voto in ordine alla delibera concernente lo scioglimento dell'Associazione non può essere espresso a mezzo deleghe. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore.
CONTROVERSIE
Art. 15) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Lecco.
Olgiate Molgora, addì 21 settembre 1995 - millenovecentonovantacinque.
[Seguono le firme dei soci costituenti e del notaio]